stufe a pellet detrazione fiscale: Come Comprarla

stufe a pellet detrazione fiscale: Come Comprarla

stufe a pellet con detrazione fiscale

stufe a pellet con detrazione fiscale

Acquistare una stufa a pellet significa oggi più che mai risparmiare, non solo perché riscaldare con il pellet consente un considerevole risparmio rispetto al metano, ma anche perché grazie alle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto e l’installazione di un impianto di riscaldamento a biomassa, è possibile recuperare buona parte della spesa sostenuta.
L’installazione di stufe a pellet, poiché finalizzata a realizzare un risparmio energetico, dà il diritto alla detrazione del 50% se rientra nel progetto delle ristrutturazioni edilizie, anche in assenza di opere edilizie vere e proprie; l’agevolazione fiscale sale al 65% se l’intervento di installazione dell’apparecchio a pellet è classificata come riqualificazione energetica.

La presente guida ha lo scopo di chiarire come usufruire di tali benefici fiscali, mostrando le modalità di adempimento, ricordando però che, per verificare evenutali modifiche, è necessario consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

1. Detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie

La detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, disciplinata dall’art.16-bis del Dpr 917/86, è pari al:
• 50% delle spese fino a 96.000 euro sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 (d.l. n.83/2012);
• 36% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016, fino ad un tetto massimo di 48.000 euro.
a) Criteri di ripartizione
La suddetta detrazione va calcolata su un importo non superiore a 10.000 euro e ripartita per 10 anni in quote annuali di pari entità. Tali quote devono rientrare nei limiti dell’Irpef dovuta nell’anno in questione; ad esempio, se la quota annuale detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef dovuta ammonta a 1.000 euro, i 200 euro eccedenti non potranno essere recuperati.
b) Chi può beneficiarne
I soggetti che possono fruire di tale detrazione sono i contribuenti assoggettati all’Irpef che sostengono le spese relative agli immobili sottoposti agli interventi, quindi non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali di godimento e i locatari.
c) Come usufruire della detrazione
Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario indicare i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi, o, se non ancora censito, la domanda di accatastamento, nella dichiarazione dei redditi.

Le recenti semplificazioni hanno portato all’abolizione dell’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara.

d) Documenti da conservare
E’ opportuno conservare, qualora vengano richiesti dagli uffici finanziari che attestano le dichiarazioni dei redditi:
– il certificato di conformità rilasciato per legge dal tecnico che ha effettuato i lavori;
– l’attestato del produttore che indichi le capacità termiche dell’apparecchio;
– fatture e ricevute probanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici;
– i titoli abilitativi se richiesti dalla normativa comunale vigente o, se non previsti, l’autocertificazione in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli stessi rientrano tra quelli fruibili di agevolazioni.
e) Come effettuare i pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, facendo riferimento all’art.16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del soggetto che esegue il pagamento e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

La ritenuta d’acconto che le banche e le Poste devono operare sui bonifici è passata dal 4% all’8% dal 1°gennaio 2015, cioè dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015.
f) Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

E’ possibile applicare la detrazione del 50% anche alle spese relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, purché di classe non inferiore alla A+, se hanno lo scopo di arredare l’immobile che accoglie l’apparecchio. Tale norma rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2015.
g) Iva agevolata
E’ prevista l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% per le prestazioni di servizi riguardanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali; per quanto concerne le cessioni di beni, sono assoggettati all’Iva ridotta solo in caso di fornitura nella sfera del contratto di appalto.

Per determinati beni “significativi” si applica l’Iva ridotta solo sulla differenza tra il costo totale della prestazione e il valore dei beni stessi.

2. Agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica

La detrazione per interventi che potenziano l’efficienza energetica degli immobili è pari al:
– 55% delle somme spese fino al 5 giugno 2013;
– 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015;
– 36% dal 1° gennaio 2016, quando verrà sostituita dalla detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

La legge di stabilità 2015 ha esteso la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2015 per l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse, quindi anche stufe a pellet, fino ad un limite di 30.000 euro.
a) Come determinare l’aliquota
Per determinare l’aliquota corretta, le persone fisiche, i liberi professionisti e gli enti non commerciali, devono seguire il criterio di cassa, cioè la data di pagamento, mentre le imprese individuali, e le società devono attenersi al criterio di competenza, ovvero la data di ultimazione dei lavori.

b) Chi può beneficiarne
Tali agevolazioni sono calcolate sull’Irpef o sull’Ires. Possono usufruirne le persone fisiche e i contribuenti titolari di reddito d’impresa. La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di uguale importo.

c) Documenti necessari
I documenti necessari per fruire dell’agevolazione fiscale sono:
– l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato per attestare la conformità ai requisiti tecnici richiesti;
– la scheda informativa degli interventi realizzati, con indicazione dei dati del soggetto che ha sostenuto le spese, l’ammontare della detrazione, l’entità del risparmio energetico conseguito.
L’attestato di certificazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale non è più richiesto dal 15 agosto 2009.

La scheda informativa va inviata per via telematica al sito dell’Enea entro 90 giorni dalla data di collaudo o di fine lavori.
Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha abolito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che si protraggono per diversi periodi d’imposta.
d) Come effettuare i pagamenti
Per quanto riguarda l’effettuazione dei pagamenti, è disciplinato che:
– i contribuenti che non percepiscono un reddito d’impresa devono eseguire il pagamento tramite bonifico bancario o postale, con le stesse modalità previste per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie;
– i soggetti titolari di reddito d’impresa non sono obbligati al pagamento con bonifico e possono comprovare le spese con altra documentazione.
e) I documenti da conservare per il Fisco sono:
– il certificato di asseverazione;
– la ricevuta della trasmissione tramite web o della raccomandata all’Enea;
– le ricevute fiscali e le fatture rilasciate per le spese sostenute e, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, le ricevute dei bonifici

f) Iva agevolata
Nell’ambito della riqualificazione energetica, le prestazioni di servizi per interventi di manutenzione (ordinaria e straordianaria) e le cessioni di beni nell’ambito del contratto di appalto, sono soggette ad Iva ridotta in base alle aliquote stabilite per i lavori di recupero del patrimonio immobiliare.

g) Da notare:
La detrazione per l’acquisto e l’installazione di stufe a pellet classificate nella ristrutturazione edilizia (50%) non è cumulabile con quella prevista per gli interventi che rientrano nel piano di risparmio energetico (65%).

3) Conto Termico

Citiamo, per completezza, il Conto Termico (dlgs 28.12.2012), anche se non si tratta di una detrazione fiscale ma di un vero e proprio incentivo.Esso si applica per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento con stufe o caminetti a pellet o legna.
L’incentivo, non legato al reddito, consente di recuperare fino al 65% delle spese effettuate per l’acquisto e la messa in posa del nuovo apparecchio e viene erogato in due anni con due rate di pari importo; è calcolato in base alla potenza dell’impianto e alla fascia climatica.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato mediante bonifico bancario o postale. Il Conto Termico è gestito dal GSE (Gestore Servizi energetici).

Questo articolo ti ha chiarito le idee sull’acquisto agevolato delle stufe a pellet?

Fonti:

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